Un avvocato del Foro di Catanzaro ha ottenuto dalla Corte di Appello di Venezia – III Sez., uno dei primi provvedimenti in Italia di revoca di una sentenza penale definitiva, per un assistito catanzarese (di origine) ma ormai trasferitosi al Nord.
Un risultato professionale, di peculiare spessore, portato a compimento da Marco Grande, avvocato penalista ma soprattutto appassionato studioso del Diritto processuale penale. L’avv. Grande, catanzarese, si è laureato con 110 e lode in Giurisprudenza presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro e successivamente, in quella sede, dopo aver completato la Scuola di specializzazione per le professioni legali (con un tirocinio di 300 ore presso la Procura della Repubblica di Catanzaro), ha vinto – con borsa di studio – il concorso pubblico per l’ammissione al Dottorato di ricerca, conseguendo nel 2017 il relativo titolo post lauream, con una tesi dal titolo «Processo penale e tutela dei soggetti deboli». Marco Grande ad oggi risulta essere il primo dottore di ricerca nel settore scientifico disciplinare della Procedura penale (S.S.D. IUS/16) dell’Ateneo catanzarese. Successivamente al conseguimento del Dottorato, l’avv. Grande è stato nominato – sempre nel suo settore di afferenza – “cultore della materia” e ha vinto un concorso per un incarico di docenza. Nel proseguire con la sua attività di ricerca scientifica nel mondo accademico, sta comunque parallelamente svolgendo la professione forense.
E proprio durante l’esame e lo studio della documentazione riguardante un suo assistito (N.T., nato a Catanzaro, di anni 42) il difensore di fiducia si rendeva conto dell’esistenza nel casellario giudiziario generale di una sentenza definitiva di condanna di mesi sei e giorni venti di reclusione oltre la multa, per i reati di truffa e sostituzione di persona, pronunciata dal Tribunale di Padova, a seguito di un procedimento la cui esistenza era sconosciuta sia da N.T. sia dallo stesso difensore.
È quindi accaduto che N.T., incolpevolmente, non abbia conosciuto la celebrazione del processo a suo carico, subendo quindi una condanna in sua assenza. Lo stesso imputato era stato considerato erroneamente irreperibile e non gli si era data la possibilità di conoscere l’esistenza stessa del decreto che ha disposto il giudizio nei suoi confronti, perché tutte le notifiche erano indirizzate al difensore d’ufficio con cui N. T. non si era mai relazionato.
N. T., non si era reso irreperibile ma era detenuto in istituto di pena estero (in Croazia). Lì non aveva ricevuto alcuna notifica del procedimento di Padova, nemmeno di atti anteriori al decreto che dispone il giudizio (ad es.: un atto di elezione di domicilio o l’avviso di conclusione delle indagini preliminari). Il giudizio presso il Tribunale di Padova si è celebrato quindi nell’incolpevole assenza di N.T., senza che questi abbia potuto apprestare una difesa effettiva a causa della sua mancata conoscenza della vicenda processuale che lo riguardava.
In queste specifiche e determinate ipotesi esiste un rimedio a carattere eccezionale, previsto dall’art. 629 bis del codice di procedura penale. È un mezzo straordinario di impugnazione: si tratta della c.d. «rescissione del giudicato».
L’avv. Grande si è subito attivato per ottenere una pronuncia in tal senso. Ha immediatamente estratto copia integrale del fascicolo di primo grado e, esaminando la documentazione, ha ritenuto di poter presentare la richiesta di rescissione in favore del proprio assistito. Entro il termine stabilito dalla legge processuale (30 giorni dalla scoperta del procedimento “non conosciuto prima”) il difensore ha depositato una richiesta di rescissione con una memoria integrativa, allegando documentazione a supporto della propria tesi difensiva, presso la Corte di Appello territorialmente competente. Il procedimento per la rescissione si svolge infatti dinanzi la Corte di Appello del distretto in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Nel nostro caso, visto che la sentenza impugnata era stata emessa dal Tribunale di Padova, è competente la Corte di Appello di Venezia.
In concreto, la Corte viene chiamata a pronunciarsi sull’annullamento – o meglio, sulla revoca – di una sentenza definitiva, che quindi, nella normalità dei casi, non potrebbe essere soggetta ad impugnazione. Se accoglie la domanda la Corte trasmette gli atti al giudice che ha emanato il provvedimento (di cui si è chiesta la revoca). Il processo, quindi, dovrà ricominciare fin dal punto di partenza.
Durante l’udienza in camera di consiglio, il Procuratore Generale, pur ammettendo che la difesa aveva presentato tempestivamente la domanda e operato una sua corretta qualificazione giuridica, chiedeva alla Corte il rigetto, per ragioni di merito, della richiesta di rescissione del giudicato.
Ma la III Sez. penale della Corte di Appello di Venezia ha ritenuto fondata la richiesta presentata dal difensore catanzarese per il condannato N.T. e, facendo proprie tutte le argomentazioni contenute nella stessa domanda, ha disposto la rescissione del giudicato, revocando l’impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Padova e rinviando gli atti a quello stesso giudice di primo grado, per far ricominciare il giudizio ab origine.
Molta soddisfazione ha espresso l’avv. Marco Grande: «la Corte, accogliendo la richiesta di rescissione, ha garantito all’assistito il rispetto dei principi del giusto processo, previsti a livello costituzionale, sovranazionale e, chiaramente, nel codice di procedura penale. Tra le garanzie riconosciute all’imputato di fondamentale importanza è quella della partecipazione effettiva e consapevole nel processo penale. Del resto, il principio di legalità processuale non può consentire che un soggetto subisca una condanna definitiva derivata da un procedimento “ingiusto”, che è tale proprio perché “non conosciuto” dall’interessato. Né può essere considerata bastevole, per molteplici ragioni, come pure avvenuto in questa vicenda, la nomina di un difensore d’ufficio per l’interessato».
Conclude il difensore, affermando: «Pure indipendentemente da questo bel risultato professionale – coinvolgente lo studio della Procedura penale con la sua applicazione pratica – potremmo sostenere che se si considera l’approfondimento culturale una vera fonte di ricchezza, forse, in ogni caso e al di là degli “obiettivi da raggiungere”: chi studia, vince. Sempre».
Vittoria giudiziaria “tutta catanzarese” presso la Corte di Appello di Venezia
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