Rifiuta il vaccino. Così l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro ha emanato il primo provvedimento procedendo alla “sospensione immediata, divieto di svolgere le prestazioni e mansioni e percepire gli emolumenti” nei confronti di un medico veterinario che non ha adempiuto all’obbligo di vaccinazione anti Sars Cov2 previsto per gli operatori sanitari ai sensi della legge dello Stato 76 /2001. Il medico è assunto a tempo indeterminato dall’Azienda Sanitaria provinciale.
Dall’ultima comunicazione pare che «alcuna plausibile giusticazione è pervenuta», riferisce la nota dell’Asp di Catanzaro. Il sollecito ad effettuare il vaccino era pervenuto già il 19 maggio: il direttore del dipartimento Prevenzione aveva riscontrato – su richiesta del responsabile del settore Gestione del Personale Convenzionato – la nota con la quale si rappresentava che “nelle unità operative dove presta servizio il medico veterinario, tutte le attività istituzionali implicano il contatto interpersonale. Per cui non è possibile adibire l’operatore a mansioni diverse, anche inferiori”. Come si apprende dalla deliberazione 759 firmata dalla triade commissariale la sospensione sarà protratta sino a quando gli saranno somministrate le dosi del vaccino o in caso contrario sino al 31 dicembre 2021.
I sanitari non ancora vaccinati in Italia sono 45.753, tra medici, infermieri e personale sanitario in generale. “Abbiamo dato oggi indicazioni a tutti gli ordini territoriali che, in presenza di un accertamento da parte della Asl di operatori sanitari e medici non vaccinati, si provveda ope legis alla sospensione del medico e alla sua attività finchè lo stesso non avrà effettuato la vaccinazione anti-Covid e comunque non oltre il 31 dicembre” ha spiegato il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli, in riferimento alle sospensioni avviate da Asl di varie regioni sulla base del chiarimento del ministero sul decreto di aprile che ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari.
In relazione all’obbligo di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 per tutti gli esercenti le professioni sanitarie, spiega la Fnomceo nella circolare inviata a tutti gli ordini territoriali, “introdotto dall’art.4 del DL n.44/2021, convertito in Legge n.76/2021, la Federazione è intervenuta presso il ministero della Salute per acquisire l’esatta interpretazione degli obblighi normativi” e il Ministero “ha definitivamente chiarito la natura della sospensione dall’esercizio professionale dei professionisti che non ottemperino all’obbligo vaccinale e i conseguenti provvedimenti che gli Ordini devono adottare“.
La legge, spiega, infine, la Fnomceo, “attribuisce dunque all’Azienda sanitaria l’accertamento della mancata osservanza dell’obbligo vaccinale dalla quale discende la sospensione ex lege dall’esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell’attività lavorativa. L’accertamento viene comunicato dalla Asl all’interessato, al datore di lavoro e agli Ordini professionali perché ne prendano atto e adottino i provvedimenti e le misure di competenza”.