Sono state depositate ieri le motivazioni della sentenza resa dalla Corte di Cassazione lo scorso 14 febbraio 2023 con la quale la quarta sezione penale ha annullato il sequestro dei beni di Francesco Perri, difeso dallāavvocato Aldo Ferraro, disponendo il rinvio del procedimento al Tribunale del Riesame di Catanzaro perchĆ© proceda a nuovo giudizio.
La vicenda trae origine dal coinvolgimento diĀ Francesco PerriĀ nel procedimento penale āMari Neriā, avviato dalla Procura di Lamezia Terme nei suoi confronti con lāaccusa di estorsione ai danni di 79 dipendenti delle societĆ del Gruppo Perri, e che aveva portato alĀ sequestro del suo patrimonio per un importo equivalente a quello che lāAccusa riteneva essere lāingiusto profitto conseguito per euro 665mila circa.
Nel caso di specie si era infatti verificato che il Tribunale del Riesame avesse rigettato la richiesta di rinvio dellāudienza di discussione formulata dallāinteressato poche ore dopo avere ricevuto lāavviso di fissazione della relativa udienza, nonostante avesse dedotto la necessitĆ di disporre di un congruo termine affinchĆ©Ā il proprio consulente tecnico elaborasse altrettanta relazione per dimostrare lāestraneitĆ del Perri e del suo patrimonioĀ rispetto ai reati che gli venivano contestati. Il Tribunale aveva invece ritenuto che il Perri avesse avuto un congruo termine a disposizione per esaminare gli atti del procedimento (6.800 pagine) e che non avesse indicato di quanti giorni avesse avuto bisogno il suo consulente.
Tale decisione di rigetto ĆØ stata quindi impugnata con ricorso per Cassazione dellāavvocato Aldo Ferraro, che, a prescindere dalla mancata dimostrazione del nesso di pertinenzialitĆ tra i beni in sequestro ed i reati contestati,Ā ne ha denunciato lāillegittimitĆ Ā non essendo consentito al Tribunale di sindacare il merito delle eventuali necessitĆ tecniche dedotte con lāistanza di rinvio,Ā trattandosi di un diritto dellāindagato, in quanto tale non suscettibile di essere compresso o limitato. La Suprema Corte ha quindi accolto tali rilievi difensivi ancora prima di entrare nel merito della vicenda,Ā annullando lāordinanza dei giudici del riesame per la violazione del diritto di difesa di Francesco Perri, restituendo gli atti ai giudici del riesame perchĆ© compiano una nuova valutazione del merito della vicenda cautelare nel rispetto del diritto di difesa del proponente. Sentenza, questa, da subito rimbalzata sulle piĆ¹ note riviste giuridiche online per il principio di diritto che ĆØ stato affermato. La Corte di Cassazione ha infatti affermato che se ĆØ vero che il provvedimento di rigetto della eventuale istanza di rinvio reso dal Tribunale del Riesame non ĆØ un provvedimento impugnabile in quanto tale, ĆØ altrettanto vero che Ā«viene fatta salva lāipotesi in cui si riscontri una motivazione solo apparente, come avvenuto nella vicenda in esame nella quale il Tribunale ha rigettato lāistanza sul duplice rilievo che il tempo a disposizione era sufficiente e che il ricorrente non aveva indicato il numero specifico dei giorni necessari per il deposito della relazione del consulente di parte cosƬ ricorrendo ad una motivazione apparente anche mediante il richiamo ad elementi non previstiĀ».
In altri termini,Ā i Giudici del riesame non possono piĆ¹ sindacare il merito e la fondatezza di una eventuale istanza di rinvio se tempestivamente formulata dalla parte, ma devono accoglierla disponendo il rinvio del procedimento con sospensione dei termini per la decisione. Lāannullamento del sequestro segueĀ lāannullamento della richiesta di rinvio a giudizioĀ che era stata formulata nei confronti di Francesco Perri nel procedimento principale. Allāudienza preliminare del 15 marzo 2023, avvenuta la costituzione di parte civile di 25 dipendenti, lāavvocatoĀ Aldo FerraroĀ aveva infatti eccepitoĀ la nullitĆ dellāavviso di conclusione delle indagini preliminari e della richiesta di rinvio a giudizio per non essere stati notificati tali atti del procedimento a nessuna delle societĆ interessate, eccezione accolta dal Giudice dellāudienza preliminare, che ne ha dichiarato la nullitĆ con restituzione degli atti al Pubblico Ministero.