(Adnkronos) – Domani in Consiglio dei ministri arriva il decreto casa, cosiddetto ‘salva casa’, fortemente voluto dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. La bozza del dl, che l’Adnkronos ha potuto visionare, si compone di tre articoli. Il primo apporta “modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”; il secondo articolo del decreto introduce disposizioni circa le “strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19”; il terzo articolo reca “disposizioni di coordinamento e entrata in vigore”. Le misure introdotte dal dl casa, che sarà esaminato domani in Cdm, sono “finalizzate a rimuovere quegli ostacoli – ricorrenti nella prassi – che determinano lo stallo delle compravendite a causa di irregolarità formali”, si legge nella relazione illustrativa della bozza del decreto, che l’Adnkronos ha potuto visionare. Appare quindi “concreta e attuale la necessità di rimuovere situazioni di incertezza giuridica in merito allo stato di legittimità degli immobili con riferimento alle cosiddette ‘lievi difformità’ e di garantire il legittimo affidamento dei privati proprietari di immobili rispetto a difformità edilizie a vario titolo tollerate dall’ordinamento, che, tuttavia, non consentono di dimostrare lo stato legittimo dell’immobile”, si legge ancora nella relazione. Il primo articolo del decreto casa introduce, tra le altre cose, norme per includere una “nuova fattispecie di intervento di edilizia libera, recependo l’orientamento giurisprudenziale prevalente in materia”. Si tratta in particolare “di opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera”, è scritto nella relazione illustrativa della bozza del decreto. La disposizione precisa che “le opere in oggetto non possono determinare la creazione di un organismo edilizio rilevante e, comunque, di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche”.
Tra le misure introdotte dal primo articolo del decreto casa ci sono alcune modifiche all’articolo 6, comma 1, del Tue (il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) “finalizzate ad ampliare le categorie di interventi che possono essere eseguiti in edilizia libera, ovverosia quegli interventi che non richiedono alcun titolo abilitativo, né permesso e/o comunicazione, in quanto non eccessivamente impattanti”, si legge nella relazione illustrativa. Si tratta “a titolo esemplificativo, di interventi di manutenzione ordinaria, di installazione di pompe di calore < 12 kw, di rimozione di barriere architettoniche e di installazione di vetrate panoramiche amovibili (Vepa) installate su logge e balconi”, è scritto sempre nella relazione. Inoltre viene chiarito che “tra gli interventi di edilizia libera rientrino anche la realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (Vepa) dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche non solo dei balconi o di logge ma anche di porticati rientranti all’interno dell’edificio”. Nel primo articolo del decreto casa vengono inoltre introdotte modifiche “in materia di tolleranze costruttive ed esecutive”. Il dl prevede dunque che “in relazione agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, le tolleranze costruttive sono riparametrate in misura inversamente proporzionale alla superficie utile”. Pertanto, “minore è la superficie utile maggiore è il limite consentito percentualmente”. Nel merito, si stabiliscono “diversi valori in relazione alle tolleranze entro le quali ritenere per legge che il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisca violazione edilizia”. Tale previsione “si rende necessaria – viene spiegato – perché consente di tenere conto, nell’ambito della definizione della tolleranza, di discostamenti minimi rispetto alle caratteristiche costruttive previste nei titoli abilitativi che, se considerate su superficie di modesta entità, possono impattare, seppur minime, per più del 2 per cento del totale”.
Pertanto, la disposizione prevede che, “in relazione ai predetti interventi realizzati entro il citato termine, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituiscono violazione edilizia se contenuto entro i seguenti limiti: a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati; b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati; c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati; d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati”. Prorogata l’installazione delle strutture sanitarie amovibili realizzate durante l’emergenza Covid, in presenza di “comprovate e obiettive” esigenze di necessità: è quanto prevede il secondo articolo della bozza. “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità”, si legge. —[email protected] (Web Info)