Roma – Nell’interesse del Dott. Otello Lupacchini l’avvocato Ivano Iai comunica quanto segue in relazione all’ordinanza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 23 del 2020 (trasferimento provvisorio alla Procura Generale di Torino con funzioni di Sostituto Procuratore Generale).
“L’ordinanza notificata questo pomeriggio alla difesa del Dott. Lupacchini non soddisfa le eccezioni procedurali – tra le quali la rilevata incompatibilità di ben tre componenti della Sezione Disciplinare per anticipazione di giudizio, sul medesimo caso di specie, manifestata in altra sede – e gli argomenti di merito rappresentati sia nell’esposizione orale spiegata nel corso delle due udienze del 23 e del 24 gennaio scorsi, sia nella memoria depositata.
L’ordinanza ha trascurato, anzitutto, di motivare pienamente il rigetto delle istanze – più volte sollecitate dalla difesa – finalizzate a conoscere gli esiti degli esposti e delle segnalazioni, inoltrati nel corso del tempo alla Procura Generale presso la Corte di cassazione e al Ministro della Giustizia dal Procuratore Generale Lupacchini, indicativi delle criticità e delle violazioni riscontrate circa il mancato coordinamento e collegamento della Procura Distrettuale con la Procura Generale di Catanzaro.
Su tale profilo, essenziale per dimostrare la correttezza del Dott. Lupacchini sia nell’esercizio delle funzioni, sia nell’esercizio della libertà di pensiero, manifestata quale esperto di contrasto alla criminalità organizzata nel corso della nota intervista televisiva al TGCom24, appare essere calato un significativo silenzio la cui tenuta – connessa alla gravità dei fatti denunciati – potrà essere infranta solo ove si intenda e voglia finalmente far luce, nei dettagli, intorno a una vicenda finora caratterizzata da ambigue omissioni di cui il Dott. Lupacchini ha chiesto conto, anzitutto, al Ministro della Giustizia e alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione.
Appare evidente che al Dott. Lupacchini non sia stata semplicemente applicata una misura cautelare – con le finalità che la stessa comporta per rimediare a un presunto e non concreto pericolo di incompatibilità
all’esercizio delle funzioni nel Distretto – quanto una vera e propria anticipazione di sanzione, oggettivamente e severamente punitiva, oltre che ostile, avendo disposto il trasferimento del magistrato, con perdita delle funzioni direttive, a 600 Km di distanza dalla città di Roma e a oltre 1000 Km da Catanzaro”.
Lupacchini da Catanzaro a Torino, avvocato difensore: trasferimento ingiusto
ULTIME NOTIZIE
Eleonora Giorgi e la malattia: “Ho fatto tutto il possibile”
(Adnkronos) - "Abbiamo fatto e tentato quello che è possibile". Eleonora Giorgi, in...