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venerdì, 1 Novembre, 2024
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Coronavirus: in Calabria quarantena obbligatoria se si viene da aree a rischio e controlli sui viaggiatori

Catanzaro – Il presidente della Regione, Jole Santelli, su indicazione del Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie, ha firmato un’ordinanza che prevede “Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”.
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi nelle regioni settentrionali- si legge nell’ordinanza -, che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività.
Fermo restando quanto previsto per l’intero territorio nazionale con il DPCM 4 marzo 2020 e con il DPCM 8 marzo 2020, sono adottate nel territorio regionale le seguenti misure urgenti:
1. A chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e:
– nella Regione Lombardia
– nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia dove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus, si applica la misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva.
2. Chiunque si trovi nelle condizioni di cui al punto 1, deve comunicare tale circostanza direttamente – ovvero attraverso il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera scelta, oppure telefonando al numero verde regionale 800-767676 – al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, che adotterà le misure già previste nell’Ordinanza n. 1/2020.
3. I Dipartimenti di Prevenzione forniscono giornalmente al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie e al Prefetto territorialmente competente, le informazioni relative ai soggetti posti in quarantena o isolamento domiciliare con sorveglianza attiva>, secondo il format appositamente definito.
4. I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l’emanazione del provvedimento di competenza.
5. Le società di autolinee, Trenitalia e le compagnie aeree devono comunicare l’elenco dei passeggeri provenienti in Calabria dalle zone di cui al punto 1. ai Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti, anche tramite i sindaci.
6. I Prefetti delle Province regionali dispongono verifiche presso le stazioni ferroviarie, aeroportuali, le stazioni delle autolinee interregionali, per l’applicazione di quanto disposto con la presente Ordinanza.
7. Al Sindaco, quale Autorità locale di Protezione Civile si demanda la valutazione circa l’apertura del Centro Operativo Comunale con l’attivazione di almeno le funzioni “assistenza alla popolazione” e “volontariato”, anche al fine di garantire la necessaria assistenza alle categorie fragili e ai cittadini sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare, nonché opportune iniziative di sensibilizzazione nei confronti della popolazione.

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