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sabato, 30 Novembre, 2024
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Calabria in zona gialla, contagi contenuti e nessuna specifica su casi in scuole

Catanzaro- Ennesima bocciatura, quindi, stamani per il presidente ff della Regione Nino Spirlì relativamente alla sua ultima ordinanza che imponeva la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado (ad eccezione dei nido) dall’8 al 21 marzo per poter procedere alla vaccinazione di tutto il personale scolastico.
E, a leggere il decreto del Tar Calabria a firma del presidente Giancarlo Pennetti che annulla l’ordinanza regionale, si evidenzia subito come il provvedimento di Spirlì sia carente di motivazioni chiare e supportare da dati scientifici e statistici. Infatti si legge:”non si rinviene nel verbale e comunque nei restanti capi di premessa dell’ordinanza impugnata una specifica istruttoria volta a stabilire se, quali e quanti contagi abbiano in concreto interessato le scuole calabresi a prescindere dagli interventi sindacali posti in essere su base locale con sospensione delle attività didattiche in presenza ‘in molti comuni’ nonché quali siano stati gli effetti dei contenimenti rilevati dall’ordinaria applicazione dei protocolli Covid della scuola (quarantena della classe con o senza propagazione dei contagi).
E opportuno ricordare a tal proposito che questo tipo di sottolineatura era stata fatta dallo stesso Tar Calabria in occasione di altre analoghe ordinanze di chiusura.
I giudici amministrativi, inoltre, nelll’annullare l’atto della Regione evidenziano che “il trend di aumento dei contagi in Calabria è al momento considerevolmente inferiore rispetto a quello nazionale riferito alla medesima settimana sopraindicata e pertanto non costituisce dato sopravvenuto rispetto alle valutazioni di cui al DPCM mentre il fatto che in alcuni specifici territori (province di Vibo Valentia e Reggio Calabria) la proporzione di nuovi casi sia il doppio della media regionale (comunque sempre lontana dalla media nazionale), a tutto voler concedere potrebbe giustificare al più interventi mirati su comuni di quelle aree e non la chiusura dell’intero sistema di istruzione calabrese.
Che “l’incremento di posti letto COVID e quelli di terapia intensiva occupati resta comunque sotto la soglia di allerta rispetto al rischio saturazione per quanto nello stesso atto impugnato dichiarato; il coefficiente del 9,1% di prevalenza (studio VOC202012/01) delle varianti sul territorio regionale calabrese alla data del 18/2/21, richiamato nell’atto impugnato, è -su scala nazionale- il più basso in assoluto; il report di monitoraggio n.42 dell’I.S.S. richiamato nell’atto impugnato per via della classificazione complessiva di rischio ‘moderata con alta probabilità di progressione’ (peggiorativa rispetto a quella del report precedente) da solo non sembra poter giustificare l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente impugnata atteso che trattasi comunque di situazione comune a non poche altre regioni e che saranno a breve verificabili sul successivo report dell’ISS“.
Per il TAR Calabria, quindi, “Considerato che, come già ripetutamente affermato da questo Tribunale (TAR
Calabria, I, Catanzaro, n.354/21; id. 2175/20), il potere di cui all’art. 32 della legge n.833/78, richiamato nell’atto impugnato è riservato, quanto al suo esercizio, a casi eccezionali e imprevedibili di pericolo di lesione imminente e grave ed è -anche nel vigore del nuovo DPCM del 2/3/21- limitato ulteriormente dal legislatore nazionale ai soli casi in cui sia necessaria una risposta urgente a specifiche situazioni che interessino il territorio regionale, situazioni che per l’evolversi del virus non siano state già apprezzate ed amministrate dall’Autorità governativa e con limitazione di efficacia temporale di tali interventi sino alla adozione del successivo d.P.C.M.; Considerato che, come osservato in ricorso, la normativa statale (art. 43 DPCM cit.) contempla esclusivamente per le aree in zona rossa la sospensione delle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado in presenza prevedendone esclusivamente la prosecuzione con modalità a distanza laddove la Calabria, nel quadro classificatorio stabilito a seguito dell’art. 1 del D.L.n.15/21 è collocata in zona gialla dal 29/1 u.s. per la quale resta confermata la didattica in presenza delle attività scolastiche, oltre che -giova ricordarlo- gli esercizi commerciali (bar, ristoranti) e le attività produttive“.

Il TAR Calabria ha, quindi, accolto l’istanza presentata dal gruppo di genitori di misure cautelari monocratiche provvisorie e per l’effetto ha sospeso le ordinanze impugnate fissando, infine, la trattazione collegiale la camera di consiglio del 14 aprile 2021.

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