Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori, dai privati ai dipendenti pubblici. E’ quanto prevede il decreto sull’estensione del certificato verde che ha ottenuto il via libera unanime del Consiglio dei ministri. Il dl è composto da otto articoli e sei pagine appena. Il provvedimento entrerà in vigore il 15 ottobre e sarà valido fino a fine anno.
Obbligo green pass per tutti lavoratori della Pubblica amministrazione
“Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine prevenire la diffusione dell’infezione da Sars-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui svolgono l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19”, si legge all’art. 1 della bozza del decreto.
“La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni”.
Green pass anche per settore privato
“Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da Sars-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19”, si legge nella bozza.
Per il settore privato si applicano le stesse norme previste per la pubblica amministrazione, compreso il fatto che “i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni” e che non si applica l’obbligo di green pass “ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.
No obbligo green pass per soggetti esenti da vaccino
“Le disposizioni di cui al comma 1” ovvero l’obbligo di green pass “non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.
Datori lavoro tenuti a verifica green pass
“I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni” sull’obbligo di green pass e definiscono “entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi”.
Multe da 600 a 1500 euro per chi è senza green pass
“L’accesso del personale nei luoghi di lavoro” senza green pass è punito con una “sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”, prevede la bozza.
Sospensione e stop stipendio, no licenziamento
Sospesi da lavoro e senza retribuzione i lavoratori che, a partire dal 15 ottobre, si presenteranno sul posto di lavoro sprovvisti di green pass. Il dipendente ‘no passaporto vaccinale’ “è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza – si legge nella bozza sul tavolo del Cdm – il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.
Per il periodo di sospensione, recita un altro articolo contenuto nella bozza, i lavoratori senza green pass sono “considerati assenti ingiustificati, e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. In ogni caso i lavoratori mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. In sintesi, nessun licenziamento.
Tamponi gratis per chi non può vaccinarsi
“L’esecuzione gratuita dei test è altresì assicurata ai soggetti esenti dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, al fine di tutelare la salute individuale e collettiva”.
Nessun riferimento a smart working
Nessun accenno o riferimento allo smart working nella bozza del decreto. La questione oggi è stata affrontata in cabina di regia, non è escluso che delle misure ad hoc arrivino a Consiglio dei ministri in corso.
Oggi, durante la cabina di regia, sarebbe stato il ministro Federico D’Incà a chiedere delucidazioni su eventuali estensioni del passaporto vaccinale per chi lavora da casa. La questione sarebbe stata poi affrontata dal ministro Renato Brunetta -favorevole a una stretta anche per chi è in smart working così da non gravare su turni e rotazioni in ufficio- e il premier Mario Draghi.
Green pass valido subito, non più a 15 giorni da prima dose
Sforbiciata dei tempi del green pass, per agevolare l’estensione dell’obbligo a tutti i lavoratori. Stando alla bozza arrivata sul tavolo del Cdm, infatti, il passaporto vaccinale entra in vigore non più “dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione” della prima dose ma “dalla medesima somministrazione”.
In tribunale green pass per magistrati
“Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde Covid-19”. Si legge nella bozza del dl sull’estensione del green pass di cui all’articolo 9, comma 2.
“Le disposizioni (…) si applicano anche al magistrato onorario” mentre, si specifica, “le disposizioni del presente articolo non si applicano agli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo”.
(Adnkronos)