Roma – “La privacy non è d’ostacolo alla pubblicità dei dati relativi ai beneficiari del contributo laddove, come in questo caso, da ciò non possa evincersi, in particolare, una condizione di disagio economico-sociale dell’interessato”. Lo sottolinea, in relazione alla vicenda del bonus Covid, il Garante per la protezione dei dati personali. Ciò vale a maggior ragione rispetto a coloro che svolgono una “funzione pubblica”, aggiunge il Garante, che aprirà un’istruttoria sulla metodologia seguita dall’Inps.
“In relazione alla vicenda del bonus Covid, il Garante per la protezione dei dati personali – si legge in una nota diffusa dall’Autorità – precisa che, sulla base della normativa vigente, la privacy non è d’ostacolo alla pubblicità dei dati relativi ai beneficiari del contributo laddove, come in questo caso, da ciò non possa evincersi, in particolare, una condizione di disagio economico-sociale dell’interessato (art. 26, comma 4, d.lgs. 33 del 2013)”.
“Ciò vale, a maggior ragione, rispetto a coloro per i quali, a causa della funzione pubblica svolta, le aspettative di riservatezza si affievoliscono – spiega il Garante – anche per effetto dei più incisivi obblighi di pubblicità della condizione patrimoniale cui sono soggetti (cfr., ad es., artt. 9 L. 441/1982 e 5 d.l. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 13 del 2014)”. Il Garante contestualmente comunica che “sarà aperta una istruttoria in ordine alla metodologia seguita dall’Inps rispetto al trattamento dei dati dei beneficiari e alle notizie al riguardo diffuse”.
Furbetti bonus autonomi: Garante Privacy, nessun ostacolo a pubblicità dei beneficiari
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