La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, accogliendo la domanda formulata dalla Procura, guidata dal Procuratore Romeo Palma e rappresentata in giudizio dal Sostituto Procuratore Maria Gabriella Dodaro, ha condannato dirigenti e funzionari di Anas spa al risarcimento del danno nella misura complessiva di euro 7.870.00,00 (sette milioni e ottocento settantamila). In particolare, il Collegio ha ritenuto che i progettisti (che avevano giĆ definito precedentemente il giudizio con rito abbreviato ed erano giĆ stati condannati a pagare lāimporto di euro 366.000), i RUP ed il direttore dei lavori siano da ritenersi responsabili per il danno generato dallāomessa ed insufficiente valutazione del rischio idraulico dellāarea in cui si trova il tratto autostradale Mileto/Rosarno; omissione che ha condotto alla realizzazione di un tratto autostradale soggetto al rischio di inondazione da parte del sottostante fiume Mesima. Lāinsufficiente valutazione del rischio idraulico ĆØ peraltro stata evidenziata e comprovata dallāomessa acquisizione del necessario parere da parte dellāAutorita di Bacino Regionale.
La Corte dei Conti, con la predetta sentenza n. 162/2024, ha ritenuto il direttore dei lavori ed il direttore operativo gravemente responsabili anche per il mancato controllo dei conglomerati bituminosi utilizzati per asfaltare lāarea autostradale in questione, oggi percorribile a causa della scarsa qualitĆ del materiale bituminoso utilizzato alla velocitĆ di soli 80 Km/h. Nello specifico, allāesito dellāespletamento di una consulenza tecnica, ĆØ emerso che gli strati del conglomerato bituminoso utilizzato per asfaltare lāarea non sono qualitativamente conformi a quanto richiesto dalla normativa di settore e previsto nel contratto con lāappaltatore e che, in particolare, āper il tappeto dāusura drenante sono state riscontrate difformitĆ in termini fisici per problematiche riguardanti spessore (in media del 30%), aderenza trasversale (in media del 18%), regolaritĆ superficiale (in media dellā1%) e drenaggio (in media del 46%)ā.
Infine, sempre in conformitĆ a quanto sostenuto dalla Procura della Corte dei Conti, il Collegio giudicante ha ritenuto il direttore dei lavori, il rup ed il direttore operativo di cantiere responsabili per il danno da contabilitĆ infedele quale danno derivante dalla contabilizzazione di lavori non effettivamente realizzati. La sentenza, depositata recentemente, ha definito in primo grado una vertenza iniziata su iniziativa della Procura contabile giĆ nel 2018 e per la cui decisione ĆØ stato necessario ricorrere ad una consulenza tecnica di ufficio.