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martedì, 26 Novembre, 2024
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Non poteva disporre vaccinazione antinfluenzale obbligatoria per over 65enni e sanitari

Catanzaro – Il Tar di Catanzaro ha deciso di annullare l’ordinanza 47 del 20 maggio 2020 firmata dal presidente della Regione Jole Santelli che disponeva la vaccinazione antinfluenzale obbligatoria per anziani e sanitari.
Il tribunale amministrativo ha, infatti, accolto il ricorso presentato da Giuseppe Scambelluri, Giovanni Chiaravalloti, Stefania Musumeci, Giuseppe Costanzo, Fabio Stamato, Elisa Stamato, AMPAS – Associazione medici per una alimentazione di segnale, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Gaetani, Samanta Forasassi, Sara Forasassi ed annullato l’ordinanza, nella parte in cui è stato disposto l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale per le seguenti categorie di persone: “a) soggetti di età ≥ 65 anni: l’obbligo decorre dal 15 settembre 2020, o dalla data di compimento dei 65 anni, se successiva, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini; b) medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio delle strutture di assistenza, anche se volontario”. Non si era costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Tar Calabria oggi, accogliendo in parte il ricorso, ha quindi osservato che “le vaccinazioni obbligatorie, così
come tutti i trattamenti sanitari, sono coperti di riserva statale, che, a sua volta, è connessa al principio
di eguaglianza previsto dall’art. 3 Costituzione” e all’articolo 117 terzo comma Costituzione. Il Tar Calabria ha così concluso: “Sul piano processuale, benché parte ricorrente abbia dedotto il vizio al fine di ottenere una pronuncia declaratoria di nullità dell’atto, ben può il Tribunale adottare una pronuncia demolitoria, riscontrando un vizio che genera l’annullabilità del provvedimento”.
Il provvedimento risulta nullo per difetto assoluto di attribuzione. In secondo luogo, imponendo il provvedimento l’obbligo di vaccinazione a partire dal mese di settembre 2020, mancherebbe il requisito di indifferibilità necessario per un provvedimento contingente. Infine, vi sarebbe un evidente difetto di istruttoria, non essendo sufficientemente verificata l’efficacia della vaccinazione antinfluenzale in ottica di lotta all’epidemia di Covid-19.

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