Dopo la scarcerazione decisa dal Tribunale di Vibo Valentia dell’avv. Giancarlo Pittelli, ex parlamentare di Forza Italia imputato nel processo ‘Rinascita- Scott’, la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha deciso di impugnare il provvedimento che ha consentito la concessione degli arresti domiciliari al noto penalista.
A rivolgersi al Tribunale del Riesame sono il procuratore capo della Dda di Catanzaro Nicola Gratteri e i suoi sostituti Andrea Mancuso, Annamaria Frustaci e Antonio Di Bernardo. L’udienza per discutere del loro appello si terrà il 22 marzo.
Nel ricorso, secondo quanto si apprende, si evidenzia come il Tribunale di Vibo Valentia abbia deciso la scarcerazione di Pittelli “senza attendere l’intero decorso dei due giorni successivi nei quali il pm avrebbe espresso il proprio parere”. Parere che “qualora fosse stato atteso, avrebbe consentito al Tribunale stesso di valutare anche i contenuti dell’informativa” del Ros di Roma “dalla quale (…) può agevolmente evincersi come non si sia aggravato soltanto il quadro indiziario a carico di Pittelli, ma anche quello delle esigenze cautelari”.
Per la DDA, inoltre, la decisione di mandarlo ai domiciliari “si fonderebbe su un’asserita attenuazione delle esigenze cautelari che, al di là di qualche generica frase di stile assolutamente priva di concreto contenuto – come quella che si riferisce sibillinamente al “complessivo comportamento dell’imputato” – non viene per nulla motivata”. Anzi, “nessun elemento di novità sarebbe intervenuto per giustificare il mutamento della valutazione del quadro delle esigenze cautelari”.
La richiesta, sottoscritta da Nicola Gratteri e dai sostituti Andrea Mancuso, Annamaria Frustaci e Antonio De Bernando ricorda anche la lettera al ministro nella quale Pittelli “affermava di essere a conoscenza del fatto di non poter avere rapporti di corrispondenza con alcuno, ma si rivolgeva egualmente al ministro”. Per la Dda, “dalla missiva si evince la circostanza che il Pittelli abbia intrattenuto altri contatti non autorizzati e utilizzi il nominativo della consorte quale mittente di missive ovvero l’utenza telefonica alla stessa in uso per instaurare contatti all’esterno non autorizzati”.