La seconda sezione della Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, ha emesso pronuncia di assoluzione nei confronti dei Sigg. Putrino Pietro e Putrino Diego cl 82 entrambi difesi dall’Avv. Francesco Gambardella e dall’avv. Massimiliano Carnovale, rispetto al reato di partecipazione ad associazione mafiosa, con il medesimo provvedimento veniva disposta la revoca della confisca delle società Putrino Service e Croce Rosa Putrino. La vicenda processuale trae origine dall’Operazione portata avanti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, denominata ‘V Bolgia‘ che aveva portato al commissariamento dell’Asp di Catanzaro. Nell’ambito della ridetta operazione di Polizia venivano contestati i reati di associazione mafiosa; illecita concorrenza e abuso d’ufficio, veniva altresì disposto il sequestro finalizzato alla confisca – disposta poi in primo grado – di diverse società operanti nel settore dell’onoranze funebri, ed affidatarie del servizio 118 presso l’Asp di Catanzaro quali la Società Putrino Service srl, la Società Croce Rosa Putrino, la società La Pietà Putrino e del relativo compendio aziendale per un valore di oltre 2.000.000,00.
La Corte di Appello di Catanzaro aderendo alle prospettazioni difensive riformava la sentenza di primo grado emessa dal Gip di Catanzaro e per l’effetto mandava assolti i Sigg. Putrino Pietro e Putrino Diego cl 82 dai reati di associazione mafiosa e abuso di ufficio, provvedendo a disporre la revoca della confisca delle società Putrino Service srl, Croce Rosa Putrino, La Pietà Putrino e del relativo compendio aziendale. Nella medesima pronuncia la Corte di Appello escludeva altresì la responsabilità delle società Putrino Service srl, Croce Rosa Putrino e La Pietà Putrino in relazione ai fatti di cui al capo 1) poiché l’illecito amministrativo in ipotesi contestato non sussiste.
La Corte ha poi assolto, inoltre, Giuseppe Perri (8 mesi in primo grado), ex direttore generale dell’Asp di Catanzaro, Diego Putrino ‘82, Diego Putrino ’67 dal reato ascritto al capo 4 “perché il fatto non sussiste”. Esclusa, inoltre, la responsabilità della società Croce Rosa Putrino srl, La Pietà Putrino srl, Putrino Service srl, e Rocca Servizi s.a.s. in relazione al capo 1 “perché l’illecito amministrativo non sussiste”. La Corte ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di Silvio Rocca per il reato ascritto al capo 2 perché estinto per morte dell’imputato. Ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena inflitta in relazione al capo 2 a Diego Putrino ’82, Diego Putrino ‘67 e Ugo Bernardo Rocca in un anno e 6 mesi di reclusione.