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domenica, 24 Novembre, 2024
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Sospeso il bando “Grandi eventi” della Regione: accolto ricorso di due Associazioni

Catanzaro – Il Tar Calabria ha sospeso il decreto della Regione- Dipartimento Segretariato Generale – U.A.O. Promozione della Calabria e dei suoi asset strategici spettacoli e grandi eventi – n. 3470, emesso in data 1 aprile 2021, nella sola parte in cui, con richiamo all'”Avviso pubblico di selezione per l’attribuzione del marchio regionale dei grandi eventi calabresi e per la concessione di un sostegno economico annualità 2020″.

I giudici amministrativi, infatti, hanno accolto il ricorso presentato dall’avvocato Alfredo Gualtieri, nell’interesse di Associazione Donne in Arte e Ama Calabria e hanno anche ordinato alla Regione di fissare un nuovo termine per gli eventi del 2020 non tenuti a causa del Covid.

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Tenuta delle Grazie 13_6_2024

Il Tar ha subordinato “l’ammissibilità definitiva a finanziamento» all’«avvenuto svolgimento dell’evento, nonché dello stesso “Avviso pubblico” nella sola parte in cui ha previsto che lo svolgimento dell’evento dovesse avvenire ‘fino al 31 dicembre 2020′”.

Il Tar sostiene che ‘all’esame sommario proprio della fase cautelare, appaiono muniti di fumus boni iuris i motivi di eccesso di potere posto che la comminata esclusione dall’agevolazione per applicazione della condizione del bando di realizzazione dell’evento entro il 31 dicembre 2020 risulta irragionevole/contraddittoria tenuto conto dell’avere la Regione emanato la graduatoria nell’aprile 2021, delle misure anti Covid adottate dal sindaco di Catanzaro con l’ordinanza n.1614/2020, nonché dal Governo a partire del DPCM del 24/10/2021 e del differimento del termine di realizzazione degli eventi deliberato in altre simili procedure per analoghe ragioni ed inoltre genera disparità di trattamento tra associazioni con eventi programmati nell’estate o in autunno/inverno’.

‘Deve ravvisarsi – scrivono sempre i giudici del Tribunale amministrativo – il periculum in mora in ragione delle finalità culturali dell’intervento finanziato e della natura dell’ente ricorrente con limitate capacità economiche su cui la gravità della crisi economica può avere incidenza non pienamente ristorabile in via risarcitoria e tenuto conto che allo stato non tutti i fondi risultano esauriti con i progetti ammessi’.

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