Catanzaro – “Emerge chiaramente l’illegittimità dell’ordinanza del presidente della Regione Calabria”. Così il Tar Calabria nella sentenza beve con la quale oggi, accogliendo il ricorso del governo, ha annullato l’ordinanza 37 del presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, nella parte in cui consentiva l’apertura ai tavoli esterni di bar e ristoranti. I giudici amministrativi regionali, in particolare, hanno respinto anche la tesi della Regione Calabria secondo la quale il Tar non potesse pronunciarsi sul ricorso del governo perché questo avrebbe configurato un conflitto di attribuzione da dirimersi da parte della Corte costituzionale.
Nella sentenza breve, invece, il Tar Calabria rileva di “essere dotato di giurisdizione sul ricorso”, in quanto l’ordinanza regionale rientra nell’esercizio di un potere amministrativo “sul quale il sindacato giurisdizionale è naturalmente attribuito al giudice della funzione pubblica, cioè il giudice amministrativo”, evidenziando inoltre che “il fatto che le ragioni di illegittimità dedotte da parte ricorrente siano inerenti anche ai confini delle attribuzioni assegnate ai diversi poteri dello Stato non è sufficiente ad attribuire alla controversia un tono costituzionale”.
I giudici amministrativi calabresi, poi, rilevano “la legittimazione della Presidenza del Consiglio dei ministri a impugnare un’ordinanza in virtù delle funzioni ad essa attribuite con riferimento al rapporto tra il governo e le autonomie di cui la Repubblica si compone”, in base alla considerazione per cui il governo è “il fulcro del necessario coordinamento dell’attività amministrativa posta in essere dallo Stato e dalle autonomie di cui la Repubblica si compone” e ad esso “è attribuito il compito di assicurare l’esercizio coerente e coordinato dei poteri amministrativi”.
A parere del Tar Calabria, inoltre, “non ci sono gli estremi per sospendere il giudizio e sollevare d’innanzi alla Corte costituzionale questione di legittimità” del decreto legge 19/2020. Nella sentenza breve, ancora, il Tar Calabria ricorda che l’articolo 120, comma 2, della Costituzione “prevede che ‘il governo può sostituirsi a organi delle Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali’. Ma, nel caso di specie, non vi è stato un intervento sostitutivo dello Stato, bensì avocazione delle funzioni amministrative in ragione del principio di sussidiarietà, accompagnata dalla chiamata in sussidiarietà della funzione legislativa”.
Per i giudici amministrativi calabresi ne deriva che “le questioni di legittimità costituzionale del dl 19 del 2020 sollevate appaiono manifestamente infondate, onde non occorre rimetterle alla Corte costituzionale”. Quindi, le conclusione del Tar Calabria: “Giunti a questo punto, emerge chiaramente l’illegittimità dell’ordinanza del presidente della Regione Calabria denunciata con il primo motivo di ricorso. Spetta infatti al presidente del Consiglio dei ministri individuare le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus Covid, mentre alle Regioni è dato intervenire solo nei limiti delineati dall’articolo 3, comma 1 dl 19 del 2020 (con la possibilità di introdurre solo misure ulteriormente restrittive, ndr), che però nel caso di specie è indiscusso che non risultino integrati”.
TAR Calabria: “Sentenza, chiara illegittimità ordinanza Regione”
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